Alcol e droghe sul lavoro, con un “ragionevole motivo” scattano visite immediate: le novità

Basta un “ragionevole motivo” per far scattare una visita medica immediata sul luogo di lavoro. Con il Decreto-Legge n. 159/2025 cambia l’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008, aprendo alla possibilità di accertamenti prima o durante il turno quando si ritenga che un lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La nuova lettera e-quater del secondo comma prevede espressamente una “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope”, finalizzata ad appurare che tale condizione non ricorra.
Il tutto “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”. Questa formulazione porta a ritenere necessario l’iter stabilito dall’Accordo Stato-Regioni, ma con la facoltà di procedere a controlli molto tempestivi in caso di sospetto, con possibile sospensione immediata dal servizio fino all’esito degli accertamenti.
Il quadro previgente, come ricorda l’avvocata Anna Maria Corna (Trifirò & Partners Avvocati), è definito dall’Accordo allegato alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attuativo della Conferenza unificata del 30 ottobre 2007.
Le norme individuano i lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e demandano ai servizi sanitari pubblici territoriali o, quando previsto, al medico competente l’esecuzione dei controlli. Le attività a rischio comprendono, tra le altre, la guida di automezzi di trasporto e mezzi come muletti o carriponte.
In caso di positività sono previsti percorsi riabilitativi e tutele specifiche, sia sul versante della riservatezza sia su quello occupazionale, con il mantenimento del posto tramite la sospensione del rapporto per lo svolgimento dei programmi. L’Accordo Stato-Regioni disciplina un iter articolato, con diverse tipologie di accertamenti e procedure puntuali in caso di esito positivo.
Secondo questa cornice, la novità normativa non scardina le garanzie esistenti, ma potrebbe rendere più agile l’intervento del medico competente in presenza di indizi concreti, anticipando i tempi dei controlli.
Considerato che alcune Regioni e accordi aziendali integrativi hanno ulteriormente dettagliato le modalità di verifica, la previsione del “ragionevole motivo” e il riferimento anche a sostanze “psicotrope o psicoattive” potrebbero ampliare l’ambito di intervento, includendo, ove ritenuto, casi di utilizzo di psicofarmaci, cioè sostanze legali.
Resta fermo, sottolinea Corna, il rispetto del perimetro tracciato dall’Accordo Stato-Regioni e delle tutele per i lavoratori.
